(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 28 del 4 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1 1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e' sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU e' composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Universita', uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale». 2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e sostituito dal seguente: «2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico». 3. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, e' sostituito dal seguente: «4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente e' il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista». 4. Al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24 dopo le parole «Presidente della Regione» aggiungere le parole «d'intesa con l'Universita».